Per detenere regolarmente i columbiformi appartenenti alla fauna selvatica
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Per detenere regolarmente i columbiformi appartenenti alla fauna selvatica
A livello Nazionale la legge di riferimento che regola la detenzione e l’allevamento della fauna autoctona è la Leg.157 del 11/02/92, la cosi detta “legge sulla caccia”.
Questa suddivide gli uccelli selvatici in CACCIABILI e NON CACCIABILI.
Per le specie CACCIABILI, come Tortora Europea (Streptopelia Turtur), Colombaccio (Columba Palumbus) e Colombella (Columba Oenas), la legge consente esplicitamente l’allevamento.
Prima di iniziare tale attività l’aspirante allevatore deve recarsi presso la Provincia di appartenenza e fare richiesta scritta per l’autorizzazione all’allevamento di specie cacciabili (i moduli vengono forniti al momento della domanda).
La Provincia, dopo le valutazioni e le eventuali verifiche, può rilasciare l’autorizzazione, consegnando all’allevatore il “registro ufficiale di carico e scarico” vidimato (è un documento ufficiale rilasciato dall’autorità pubblica), sul quale andranno indicati tutti i movimenti in entrata ed uscita degli esemplari.
Tutti i soggetti che vengono introdotti nell’allevamento devono provenire da altri allevamenti (non possono essere di cattura) e devono essere marcati (anello inamovibile per uccelli).
Tutti i soggetti nati devono essere inanellati e registrati.
Per quanto riguarda le specie NON CACCIABILI come la Tortora dal collare Orientale (Streptopelia Decaocto), ci si deve dotare di un registro per l’allevamento degli uccelli indigeni, dopo di che, ci si deve recare alla propria Provincia di appartenenza con il registro (verrà vidimato mediante timbratura) una “DICHIARAZIONE di INIZIO ALLEVAMENTO di UCCELLI AUTOCTONI” che sarà trattenuta e messa agli atti.
A questo punto possono essere acquistati i soggetti che devono provenire da allevamenti (mai di cattura), devono essere provvisti di anello inamovibile ed accompagnati da una dichiarazione di cessione dell’allevatore di provenienza (non esiste un modello ufficiale per la dichiarazione), vale anche per i soggetti importati.
Tutti i nuovi nati devono essere inanellati e registrati.
Per quanto riguarda gli uccelli indigeni è la Provincia l'autorità competente ed ogni Provincia ha una sua normativa al riguardo.
FABERFABER- Admin
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